Il dado è tratto: nelle elezioni amministrative del 26 maggio non sarà possibile votare per Forza Italia (qui la sentenza) e per Lega Salvini Puglia (qui la sentenza). Lo ha deciso il Consiglio di Stato a quale, nei giorni scorsi, ha fatto ricorso l’avvocatura di Stato dopo le decisioni del Tar Puglia.
Parteciperà alla competizione elettorale, invece, la Nuova Democrazia Cristiana Europea (qui la sentenza), una delle cinque liste che supportano il candidato sindaco Claudio Amorese: il Consiglio di Stato ha infatti confermato la sentenza del Tar – che l’aveva riammessa dopo l’esclusione decretata dalla commissione elettorale – poiché «l’ipotesi di nullità argomentata dalla parte appellante (l’avvocatura di Stato, ndr) in relazione alla incongruenza formale contestata non trova alcun pertinente e specifico addentellato normativo di riferimento».
Per Forza Italia e Lega Salvini Puglia – in campo a sostegno del candidato sindaco Pasquale D’Introno – erano state ricusate dalla sottocommissione elettorale circondariale di Corato per problemi relativi alla competenza territoriale del funzionario della Corte d’Appello di Bari che aveva autenticato le firme necessarie per presentare le candidature.
«L’autenticazione delle firme avveniva ad opera di un funzionario di cancelleria “incompetente” sotto il profilo territoriale: difatti – si legge nella sentenza del Consiglio di Stato – la sottoscrizione effettuata dalla dott.ssa Antonicelli, quale Funzionario Giudiziario presso il Tribunale di Bari non ha alcun valore e, pertanto, non competente alla certificazione in riferimento al Comune di Corato, in quanto ricompreso nel circondario del Tribunale di Trani».
Il Tar Bari «erroneamente richiamava due pronunce afferenti questioni del tutto diverse da quella oggi in esame». E ancora: «È dunque evidente come il Tar Bari abbia del tutto fuorviato le parole di codesto Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, sostenendo che competenza territoriale del funzionario preposto all’autenticazione potesse essere superata dalla necessità di agevolare e semplificare lo svolgimento del procedimento elettorale».
Nel provvedimento il Consiglio di Stato ribadisce che «ove l’atto sia stato formato da pubblico ufficiale incompetente, non acquisisce l’efficacia di atto pubblico, ma degrada a scrittura privata».
Non c’è da gioire ma, evidentemente, c’era qualxosa che proprio non andava! E a volte, la giustizia, fa giustizia!
Dicesi Karma.
…emmò???… ciamafà???
Non riescono neanche a presentare le liste.figuriamoci se devono amministrare il paese.
Uno può essere d'accordo o meno sui nove candidati sindaci e le liste a loro collegati, ma non può la magistratura annullare due partiti rendendo monca l'unica coalizione di centrodestra, ma soprattutto facendo venire meno la democrazia per un cavillo burocratico, una pura formalità superabile visto che l'ufficiale autenticatore comunque era ed è un funzionario giudiziario del tribunale di Trani mica uno della strada. Sicuramente questa sentenza redatta ed espressa da burocratici renderà ancora più forte il centrodestra coratino dando più forza al candidato sindaco Pasquale D'intorno. P. S. Non rispondo a commenti con noi name o anonimi.
Chi sono i responsabili ? Ci sono delle regole da rispettare , ma hanno tendenza a fare alla nueste ? E poi mi dicono che vogliono amministrare ?