Le motivazioni

​Scontro treni, il Gup: «Non fu solo un errore umano, ma anche violazione di regole»

La Redazione
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Le motivazioni del rinvio a giudizio per l'incidente ferroviario del 12 luglio 2016
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L’errore umano come “causa ultima” dell’incidente ferroviario che, il 12 luglio 2016, provocò 23 morti e 51 feriti lungo il binario unico Andria-Corato di Ferrotramviaria. Determinante è stata, infatti, la violazione delle regole da parte di chi aveva ruoli di responsabilità nell’azienda.n

È quanto emerge, in sintesi, dal dispositivo di 26 pagine con cui il Gup del Tribunale di Trani, Angela Schiralli, ieri sera ha rinviato a giudizio 17 persone tra dipendenti, dirigenti e vertici della Ferrotramviaria spa, insieme a dirigenti di Mit e Ustif, oltre alla stessa società.
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Passando ad analizzare le varie posizioni, il Gup appunto sottolinea come il via libera del capostazione Vito Piccarreta al treno ET1021 in partenza da Andria, prima che nella medesima stazione giungesse il treno ET1016 proveniente da Corato, sarebbe stato solo la “causa ultima” dell’incidente. Al suo errore, poi, “si sono aggiunte – spiega il giudice – le concause derivanti dalla condotta di Porcelli, Lorizzo, Pistolato (quest’ultimo Dcc) in ordine alla consolidata abitudine della creazione di treni supplementari per evitare il ritardo dei treni, alla compilazione anticipata dei dispacci, al mancato controllo incrociato da parte del macchinista e capotreno, rivelatrici di un’abitudinaria omissione nell’eseguire i controlli basilari e nell’applicare i protocolli previsti dal regolamento per gli incroci tra treni su binario unico in regime di blocco telefonico».n

Ma è al capitolo delle responsabilità dei vertici aziendali che il Gup dedica più spazio, ricordando che a loro spettava il cosiddetto “obbligo di garanzia”, che è «un obbligo di impedire l’evento scaturente da un potere impeditivo, il cui mancato esercizio conduce alla equiparazione della omissione con l’azione causale». In particolare, riguardo al presidente e ad Gloria Pasquini (datore di lavoro), al direttore generale Massimo Nitti e al direttore di esercizio Michele Ronchi (delegati alle funzioni di sicurezza sul lavoro), e agli altri dirigenti preposti (Giulio Roselli, Antonio Galesi, Giandonato Cassano, Tommaso Zonno, Giuseppe Schiraldi, Vito Mastrodonato) il Gup sostiene che «hanno omesso – ciascuno nel suo ambito specifico di competenza – di adempiere agli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori, di segnalare i rischi ai propri superiori, di adottare o di concorrere ad adottare misure mitigative del rischio».

E «…anche senza pretendere l’adozione di misure tecnologiche, gli odierni imputati non si sono mai nemmeno adoperati per richiamare l’attenzione dei dipendenti sull’importanza del puntuale rispetto delle previsioni regolamentari, né di impartire disposizioni o favorire corsi di aggiornamento, nemmeno dopo il grave episodio occorso in data 21/10/2014 per cui fu aperto un procedimento disciplinare a carico del capostazione G.C.». In merito al sistema del “blocco telefonico”, ancora in vigore sulla linea Ferrotramviaria alla data dell’incidente, il giudice rileva che «evidentemente il sistema di protezione non ha funzionato nel 2016, come non aveva funzionato in precedenza a causa dei numerosi pericolati che si erano verificati nell’ultimo decennio, senza che ciò abbia destato allarme nei vertici aziendali».

Diversa è la posizione dell’ex amministratore delegato e presidente Enrico Maria Pasquini, che dismise ogni incarico a fine 2013. Secondo il Gup «costui costituì già nell’anno 2004 le basi per una situazione omissiva protrattasi fino all’incidente del 12/7/2016» in quanto «preferì proporre alla Regione Puglia la riduzione dei finanziamenti destinati alla realizzazione del blocco automatico sulla linea Ruvo-Barletta, di fatto dimezzandone l’importo di circa 7 milioni di euro a 3 milioni da dirottare invece (…) all’acquisto di quattro elettrotreni»

Per questo il Gup conclude che «non una tragica fatalità ha determinato l’evento disastroso del 12 luglio 2016, ma la consapevole violazione ad opera del datore di lavoro e degli altri dirigenti/preposti – cioè di coloro che all’interno di Ferrotramviaria spa, rivestendo ruoli apicali hanno poteri decisionali e di spesa – delle regole cautelari scolpite nel dpr 753/80, nel decreto legislativo 81/08 e nel contratto di servizio volte alla tutela della sicurezza dell’esercizio ferroviario e quindi dell’incolumità degli utenti». Queste regole, in ultima analisi, «imponevano loro di sostituire il sistema di gestione del traffico ferroviario sulla tratta a binario semplice Ruvo-Barletta, del blocco telefonico, rivelatosi ormai inaffidabile su quella linea, con sistemi automatizzati».n

In merito alle responsabilità delle autorità di vigilanza, il Gup ha sottolineato che i due responsabili dell’Ustif Puglia, Calabria e Basilicata, Alessandro De Paola e Pietro Marturano «non assolvendo il dovuto ruolo di vigilanza e controllo, non impedivano che si verificasse il disastro del 12/7/2016»</em>; mentre il responsabile della direzione generale del Mit per i sistemi di trasporto a impianti fissi e il trasporto pubblico locale, Virginio Di Giambattista, «ha omesso, tra gli altri adempimenti, di disporre l’adozione di misure mitigative, senza previamente porsi il problema di introdurre criteri adeguati per le statistiche sulla incidentalità per il tramite dell’Ustuf, necessari ai fini dell’analisi del rischio». Infine, il rinvio a giudizio della società per l’illecito amministrativo è spiegato con il fatto che i suoi vertici (cioè Enrico Maria Pasquini, Gloria Pasquini, Michele Ronchi e Massimo Nitti) «possano avere agito nell’interesse e a vantaggio della società Ferrotramviaria spa».n

Il Gup Angela Schiralli, in conclusione, ha tenuto anche a sottolineare come «in nessuno dei casi si è trattato di una imputazione azzardata ovvero scevra da un adeguato sostegno probatorio, ma è chiaro che, essendo un processo di elevata complessità tecnica, la fondatezza dell’ipotesi accusatoria dovrà essere accertata nella sede deputata».

Per il procuratore di Trani, Antonino Di Maio «questo tipo di indagini consentono alla Procura 24 mesi per indagare. Noi – ha detto a margine di una conferenza stampa convocata in Procura – abbiamo concluso in tempo assolutamente utile e tempestivo le indagini, peraltro molto complesse, perchè riguardano non solo profili del codice penale ma interagiscono con i profili regolamentari specialistici dei trasporti ferroviari, che hanno impegnato i miei sostituti e anche i consulenti incaricati in indagini complesse e non superficiali, che ci consentono, come confermato ieri dal gup, una serenità nell’affrontare il processo in ordine all’impianto accusatorio, che ci conforta». Di Maio ha poi sottolineato che «in meno di due anni e mezzo siamo già al processo» (che inizierà il 28 marzo prossimo) e di essere «molto soddisfatto dell’operato della Procura in ordine sia alle indagini che al primo esito processuale».

giovedì 20 Dicembre 2018

(modifica il 22 Luglio 2022, 3:23)

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