La sentenza

​Danno erariale, la Corte dei conti condanna l’ex sindaco Perrone e il segretario generale D’Introno

La Redazione
Il Comune di Corato
Contestata la nomina di Maria Fiore nell'ufficio staff
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Poco più di sessantamila euro da rifondere al Comune di Corato per il danno erariale collegato alla nomina di Maria Fiore nello staff dell’ex sindaco Luigi Perrone, per una consulenza in materia di servizi demografici, appalti, contrattualità, contenzioso. Il fatto risale al 2008. Ora la sezione regionale della Corte dei Conti ha condannato il senatore Luigi Perrone (nella sua qualità di ex primo cittadino di Corato) e Luigi D’Introno (in qualità di segretario generale del Comune) a pagare 60.975,80 euro in parti uguali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Tutto nasce dalla decisione di Perrone di nominare presso l’ufficio della sua segreteria particolare, con decreto de 16 giugno 2008, Maria Fiore, ex dipendente dell’ente in pensione, già titolare di un ulteriore incarico ex art.110 del decreto legge 267/2000 dal 2003 al 2008. In base a quanto relazionato nel 2012 alla Procura regionale, dopo un’ispezione al Comune di Corato, la nomina della dottoressa Fiore (mediante un contratto di collaborazione coordinata e continuativa) sarebbe stata illegittima. La stessa per il suo incarico, fino al 18 giugno 2013, aveva percepito un compenso di 230.167,64 euro. Ed è quanto la Procura generale della Corte dei conti regionale chiedeva di rifondere al Comune. In particolare, sia a Perrone che D’Introno, veniva contestato ad entrambi di aver nominato Fiore “senza alcuna considerazione in ordine alla esistenza dei presupposti normativi”.

Le contestazioni
Una delle contestazioni della Procura regionale della Corte dei conti riguardava il tipo di contratto stipulato con la dottoressa Fiore. Anche al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato – osservava la Procura – si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti, in base a quanto previsto dal Tuel (testo unico degli enti locali). Inoltre, non sarebbero stati forniti motivi per i quali l’incarico dato a Fiore non potesse essere svolto da personale interno. La spesa sostenuta per l’incarico sarebbe stata, poi, “di gran lunga superiore – ha sostenuto ancora il pm – a quella che avrebbe potuto al limite sostenersi qualora Fiore fosse stata assunta a tempo determinato come unità di personale di categoria D3”. Senza contare il fatto che la dottoressa Fiore, al momento del conferimento dell’incarico, avesse già compiuto 65 anni, per cui risultava superato il limite per la permanenza in servizio.

La difesa
Non dello stesso avviso le difese di Perrone e D’Introno. In particolare, l’avvocato Ugo Patroni Griffi (per conto dell’ex sindaco) ha contestato la tesi secondo cui l’art. 90 del Tuel vieterebbe l’instaurazione di altre tipologie di rapporto di lavoro che non siano quelle riconducibili al lavoro subordinato. Inoltre, la possibilità di far ricorso a collaboratori esterni sarebbe stata subordinata alla carenza di personale interno e alla dimostrazione della inidoneità di quest’ultimo dal punto di vista quantitativo e professionale. In particolare nel 2008, secondo quanto dedotto dalla difesa, il Comune di Corato era sotto organico: aveva 155 dipendenti in servizio, mentre la pianta organica che prevedeva 251.

L’avvocato Caputi Jambrenghi (per il segretario generale) ha poi sottolineato che la determinazione del compenso è stata frutto del “concerto”, essenzialmente, del dirigente del personale e dell’ufficio finanziario, nonché del sindaco. Mentre il divieto di conferire incarichi pubblici a personale in quiescenza non poteva riguardare Fiore perché non era stata contrattualizzata come dirigente.

Entrambi i difensori hanno eccepito la prescrizione dei pagamenti effettuati oltre il quinquennio che precede la notifica dell’atto di citazione, avvenuta nel giugno 2016.

La decisione
La decisione dei giudici, depositata il 20 aprile scorso, ravvisa per Perrone e D’Introno “una sussistente corresponsabilità, nella causazione dell’illecito contestato”. Secondo i giudici, infatti, il sindaco si sarebbe “reso parte attiva nel procedere alla nomina di una collaboratrice esterna, esercitando una attribuzione amministrativa che non gli competeva”. E non hanno ritenuto sufficiente “l’eccezione formulata in merito alla scarsa preparazione giuridica del sindaco, perché in possesso della sola licenza elementare”. Per il segretario comunale hanno, invece, ravvisato “una ipotesi di colpa grave, stante il livello tecnico-professionale di riferimento”.

L’unica cosa riconosciuta, in sostanza, alle difese è la rideterminazione della somma da rifondere, in quanto risultavano prescritte le annualità 2008, 2009 e 2010. Per cui il danno risarcibile è relativo solo al periodo dal 2011 al giugno 2013, decurtato della retribuzione prevista dal contratto nazionale di lavoro per la categoria D3. Da qui il danno complessivo stimato in 60.975,80 euro.

martedì 30 Maggio 2017

(modifica il 23 Luglio 2022, 9:31)

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Vito Questo
Vito Questo
6 anni fa

Sarebbe bello sapere che fine faranno questi soldi.

falco m.
falco m.
6 anni fa

pagare il danno e andare in Pensione … basta fare a la nueste

Nicol marcone
Nicol marcone
6 anni fa

Speriamo che li spendono bene

Sibillano Antonio
Sibillano Antonio
6 anni fa

Prima di tutto bisognerebbe sapere e capire se quelle somme saranno versate….

salvatore di gennaro
salvatore di gennaro
6 anni fa

Di scarso interesse, ormai, la cosa. Ma tutto è di scarso interesse, per la cittadinanza…

Salvatore Patruno
salvatore patruno
6 anni fa

solo 60.975.80 non vi sembra poco?