Cronaca

Strada tra via Santa Maria e la 231, il Comune impugna la sentenza del Consiglio di Stato

La Redazione
Consiglio di Stato
A rendere possibile la richiesta è stato l'errore della Segreteria del Consiglio di Stato che ha inviato la comunicazione per l'udienza in cui è stata trattata la questione, a un indirizzo diverso da quello del legale del Comune
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Non sembra essere ancora scritta la parola "fine" sulla vicenda della strada di collegamento da realizzare tra la provinciale 231 e via Santa Maria, che coinvolge l'azienda D'Introno. Dopo che un mese fa il Consiglio di Stato – a 9 anni dal giudizio del Tar – aveva dato ragione all'azienda (concedendo l'agibilità dei capannoni e aprendo nuovi spiragli per capire dove e come si sarebbe dovuto realizzare la via), il Comune ha deciso di impugnare la decisione dei giudici e di proporre ricorso per la "revocazione" della sentenza.

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A rendere possibile tale richiesta da parte dell'ente comunale è stato l'errore della Segreteria del Consiglio di Stato che ha inviato la comunicazione per l'udienza in cui è stata trattata la questione, a un indirizzo pec diverso da quello del legale difensore del Comune. L'avvocato, quindi, non essendo venuto a conoscenza per tempo della celebrazione dell'udienza, non vi ha partecipato e non ha potuto difendere l'ente.

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Nella determinazione dirigenziale del Comune, si legge che «in data 11.03.2021, il legale officiato di rappresentare l’Ente Comunale, Prof. Aldo Loiodice, comunicava di aver appreso dalla stampa locale dell’esistenza di un sentenza favorevole alla Soc. D’Introno […] Il Prof. Aldo Loiodice comunicava, altresì, che l’udienza pubblica si era tenuta in data 26.01.2021 e di non aver mai ricevuto, nella sua qualità di difensore giudiziale costituito di questa Amministrazione Comunale, alcuna comunicazione della fissazione di tale udienza, per cui, in seguito ad ulteriori ricerche, constatava che la Segreteria del Consiglio di Stato aveva comunicato l’avviso dell’udienza ad un indirizzo pec non riferibile all’avvocato costituito, né risultante dagli atti difensivi e pertanto inidoneo a determinare la conoscenza della citata udienza e conseguentemente l’espletamento della difesa in guidizio. Inoltre, ravvisava che tale circostanza rendeva nulla la sentenza per effetto della violazione del principio del contraddittorio e, per le ulteriori motivazioni giuridiche ivi dedotte, rappresentava la necessità di proporre ricorso per revocazione della sentenza n.1801/2021, al fine di sentirla annullare e fare riesaminare l’intero giudizio».

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Con il parere favorevole del dirigente comunale del Settore Urbanistica, il Comune ha quindi proposto l’impugnativa. Seppure i giudici si siano comunque espressi nel merito della vicenda, ora la "revocazione" della sentenza chiesta dal Comune apre potenzialmente a nuovi scenari.

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La vicenda. Tutto iniziò nel 1997, quando la D'Introno srl presentò al Comune un progetto per la realizzazione di due capannoni industriali, con contestuale variante al piano regolatore generale. Il progetto venne approvato dal consiglio comunale con l’onere di realizzare, a spese della stessa azienda, una strada di collegamento tra via Santa Maria e la complanare della provinciale 231 che, di fatto, avrebbe tagliato in due la proprietà della srl.

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La società non realizzò la strada, sostenendo che «non si potesse più costruire perché le sopravvenute norme stradali non ne avrebbero consentito la realizzazione come da tracciato del piano regolatore, in quanto le intersezioni da realizzarsi sarebbero risultate pericolose» e chiese il riesame della prescrizione che si concluse con un provvedimento di diniego del dirigente comunale di Settore. A causa della mancata realizzazione della strada, il Comune negò all'azienda anche il certificato di agibilità dei capannoni nel frattempo costruiti.

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Contro questo rifiuto, la D'Introno srl propose ricorso al Tar che però i giudici respinsero nel 2012. Il tribunale precisò che «l’ostacolo normativo denunciato potrebbe essere agevolmente superato modificando lievemente il tracciato della strada; rendendola, invece che rettilinea, leggermente arcuata in tutta la sua lunghezza, in modo tale da consentire un’intersezione a norma».

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Quanto alla negata agibilità, nel ricorso l'azienda D'Introno precisò che «il Comune avrebbe omesso di considerare che i capannoni sono in realtà perfettamente conformi al titolo edilizio», ma il Tar ritenne «condivisibile la posizione che aderisce al necessario rispetto delle prescrizioni edilizie per ottenere il certificato di agibilità». Quindi niente strada, niente agibilità.

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Con la sentenza pubblicata all'inizio del marzo scorso, invece, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione seconda) ha accolto l’appello proposto dall'azienda D'Introno srl (difesa dagli avvocati Agostino Meale e Domenico Tandoi) e ha ribaltato la decisione del tribunale amministrativo regionale, annullando gli atti impugnati. 

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Secondo i giudici, il Tar non poteva sostituirsi al consiglio comunale in merito a come dovesse essere realizzata la strada. «Il Tar […] – scrive il Consiglio di Stato – ha concluso per il rigetto del ricorso avverso la suddetta nota dirigenziale, avendo considerato che, sia pur con una maggior onerosità, la strada avrebbe potuto essere realizzata “modificando lievemente il tracciato della strada”, come evidenziato dal supplemento della CTU. Tale percorso motivazionale seguito dal Tar pare al Collegio non condivisibile. […] La scelta di individuare un tracciato alternativo della strada in questione sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio […] pare sostanziare una sostituzione del primo giudice alle discrezionali valutazioni chieste al Consiglio comunale con l’istanza di riesame della prescrizione della lett. f) della deliberazione n. 41/1997.  […] La conclusione cui è pervenuto il Tar, non corrispondente alla domanda attorea, impinge nel merito delle possibili scelte dell’Amministrazione, oltre ad incidere su quelle già assunte con la variante urbanistica approvata con la citata delibera consiliare n. 41/1997». In più, scrivono ancora i giudici, «la realizzazione della strada di cui alla lett. f) della delibera consiliare n. 41/1997 non sostanziava una condizione per il rilascio del certificato di agibilità, come reso palese dalla formulazione di tale lettera, a differenza di quanto stabilito dalle lettere precedenti».

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Nell'ambito della stessa sentenza, il Comune di Corato è stato condannato «alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate in complessivi euro 4.000, oltre alle maggiorazioni di legge, se dovute».

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Il 31 marzo, come detto, il nuovo capitolo della vicenda con il ricorso del Comune che ha chiesto la "revocazione" della sentenza.

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mercoledì 7 Aprile 2021

(modifica il 3 Agosto 2022, 10:07)

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Aldo Taputo
Aldo Taputo
3 anni fa

La povertà è una questione mentale.

Giovanni Randolfi
Giovanni Randolfi
3 anni fa

Sono anni che assistiamo a questo tira e molla, ritengo che la bretella che è presente (e non ancora del tutto completata) a dx del ponte di Via Castel del Monte sia la soluzione più ottimale. Collega via la città con la complanare in men che non si dica si può anche da subito mettere in cantiere e archiviare una questione che al popolo francamente oggi poco interessa.