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Festa patronale, nel centro storico e dintorni stop alla vendita di bevande in bottiglia e lattine

La Redazione
Festa patronale
​Il divieto scatterà sarà valido da sabato 17 a martedì 20 agosto, dalle 20 alle 3. I trasgressori potranno ricevere una sanzione amministrativa da un minimo di 50 a un massimo di 300 euro​
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Nel centro storico stop alla vendita di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine nei giorni della festa patronale, da sabato 17 a martedì 20 agosto. Lo stabilisce un’ordinanza firmata dal sindaco Pasquale D’Introno.

Nel dettaglio, il divieto scatterà dalle 20 alle 3 di ciascuna delle giornate indicate e riguarderà i titolari di esercizi per la vendita al dettaglio di alimentari, i titolari di pizzerie, rosticcerie, bracerie ecc, i titolari delle attività di commercio su aree pubbliche abilitati alla vendita al dettaglio e in forma itinerante di alimentari e alla somministrazione di alimenti e bevande, inclusi i distributori automatici, che sono ubicati su corso Cavour, corso Garibaldi e corso Mazzini, piazza Cesare Battisti, piazza Matteotti, piazza Simon Bolivar, piazza Vittorio Emanuele, largo Plebiscito e nelle aree, vie e piazze ricadenti all’interno del centro storico.

I divieti. Per questi esercizi commerciali sarà vietato vendere e di somministrare, anche per asporto, ogni genere di bevande contenute in bottiglie di vetro o in lattine di alluminio. Sono escluse da tale divieto la somministrazione e il consumo con servizio al tavolo negli spazi specifici organizzati per l’attività di somministrazione e ristorazione.

È poi vietato a chiunque introdurre, detenere e consumare bevande in bottiglie o in contenitori di vetro o in lattine di alluminio nelle medesime aree pubbliche o aperte al pubblico, oltre che di abbandonare bottiglie o contenitori di vetro e lattine in alluminio sulle e nelle medesime aree pubbliche. Tale divieto non si applica a coloro i quali consumano nei locali dei pubblici esercizi e nelle rispettive aree di pertinenza regolarmente autorizzate, ubicati o i cui accessi ricadono nelle zone sopra specificatamente individuate.

Gli esercenti delle attività dovranno esporre, all’interno e all’uscita del locale, in modo visibile e leggibile, l’avviso relativo al provvedimento.

Le sanzioni. Chiunque violerà questi divieti, potrà ricevere una sanzione amministrativa da un minimo di 50 a un massimo di 300 euro.

Qualora gli esercenti commettano una seconda violazione al provvedimento nello stesso periodo di validità dell’ordinanza, sono previste anche sanzioni accessorie quali la revoca immediata della concessione temporanea di occupazione del suolo pubblico e la sospensione dell’attività da 3 a 15 giorni consecutivi.

La polizia locale e le altre forze di polizia potranno procedere anche al sequestro degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dall’ordinanza.

venerdì 16 Agosto 2019

(modifica il 21 Luglio 2022, 15:22)

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Giuseppe quercia
Giuseppe quercia
4 anni fa

E con i distributori automatici come la mettiamo. Secondo me sono solo dei proibizionismi isterici

salvatore di gennaro
salvatore di gennaro
4 anni fa

E' un classico provvedimento necessario per luoghi frequentati da incivili, selvaggi, maleducati. Le iniziative delle Amministrazioni locali, seppur drastiche e partorienti quesiti, dubbi e incredulità, devono sopperire alla mancanza di cultura sociale che ciascun Stato dovrebbe inculcare attraverso la televisione e, specialmente, la scuola, privilegiando tale finalità nei confronti di qualunque altro interesse o disciplina.