La sentenza

​Incarichi legali al massimo ribasso: il Tar boccia il Comune di Corato

La Redazione
Un'aula di tribunale
Annullato l'avviso pubblico che si basava sul preventivo economicamente più vantaggioso
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“No” agli incarichi legali al ribasso negli enti pubblici. È quanto stabilito da una sentenza del Tar Puglia, chiamato ad esprimersi sul caso del Comune di Corato che aveva basato l’avviso pubblico per la formazione di una short list di avvocati “con procedura concorrenziale, con riferimento e limitatamente al preventivo presentato dal professionista interpellato”.

In altre parole, sarebbe stato scelto l’avvocato che presenta il preventivo più vantaggioso, sia pure tenendo conto “dell’adeguatezza del compenso professionale all’importanza dell’attività e al decorso della professione in linea con il principio di adeguatezza e proporzionabilità, mediante interpello di cinque avvocati individuati nella relativa sezione di competenza, con il criterio della rotazione e previo scorrimento sistematico in ordine alfabetico”.

Contro il bando del Comune di Corato, pubblicato nel maggio 2012, la Camera amministrativa ha presentato ricorso al Tar Puglia. Ebbene, i giudici amministrativi baresi, con una sentenza dell’11 dicembre scorso, hanno annullato il provvedimento impugnato, condividendo in buona sostanza quanto sostenuto nel ricorso, ovvero che «…il criterio selettivo individuato nel preventivo presentato dal professionista sarebbe in contrasto con la natura fiduciaria dell’incarico e contrario anche all’interesse della pubblica amministrazione di dotarsi di servizi di qualità».

Così come sono stati ritenuti «vaghi e inutilizzabili» i riferimenti all’adeguatezza del compenso offerto all’importanza dell’attività e al decoro professionale e i criteri individuati per l’iscrizione dei professionisti in uno o più settori dell’elenco dal quale attingere per il conferimento degli incarichi.

Il Tar ha anche riconosciuto quanto sostenuto dai ricorrenti in merito alla violazione dell’art. 97 della Costituzione (sull’accesso agli incarichi nelle pubbliche amministrazioni) e alla falsa applicazione del Codice degli appalti pubblici (il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006). In pratica, il conferimento del singolo incarico “non costituisce appalto di servizi legali, ma integra un contratto d’opera intellettuale incompatibile con la specifica disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica”.

Il Comune di Corato non si è, comunque, costituito in giudizio.

La sentenza è stata accolta con favore dall’Unione nazionale degli avvocati amministrativisti (Unaa) che ha espresso «piena condivisione del principio espresso dal Tribunale Amministrativo: la sentenza si segnala come intelligente esempio di contemperamento tra principi e valori diversi, non sempre agevolmente conciliabili».

Il commento
«La vicenda è finita un po’ si tutti i rotocalchi specialistici a livello nazionale» afferma l’avvocato Domenico Tandoi, legale non inserito nell’elenco dei difensori del Comune.

«Credo sia giusto che non si possa scegliere un difensore con il “criterio della offerta più bassa” come avviene, salvo rare eccezioni, al Comune di Corato. È inevitabile che il successo in un processo sia anche legato alle singole qualità personali del difensore. Il criterio del “costa meno” non può evidentemente essere quello sostanziale o addirittura l’unico.

Vedremo quale posizione assumerà il Comune che ora – conclude Tandoi – dovrà tenere in conto anche la legge sui compensi giusti ai professionisti di recente emanazione. Sono sicuro che questa sarà l’occasione per rivedere questa imbarazzante situazione».

mercoledì 10 Gennaio 2018

(modifica il 22 Luglio 2022, 21:42)

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antonio longo
antonio longo
6 anni fa

Giusta riflessione Avvocato Tandoi. Non mi sembra giusto che si affidino incarichi di fiducia all'asta o approfittando dei saldi di fine stagione, né, tampoco, mi risulta sia stato sempre adottato il criterio dell'offerta più vantaggiosa per l'Ente comunale.

Pippo
Pippo
6 anni fa

Non ci sono par…..