Cronaca

Tragedia del 12 luglio, capostazione di Corato riammesso in servizio

La Redazione
Il disastro del 12 luglio 2016
​Il Tribunale del Lavoro ha ritenuto che il coinvolgimento di Alessio Porcelli come indagato nel procedimento penale non sia sufficiente alla sospensione. Ferrotramviaria dovrà pagargli gli arretrati
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Il Tribunale del Lavoro di Bari ha disposto la riammissione in servizio del capostazione di Corato, Alessio Porcelli, coinvolto nell’indagine sul disastro ferroviario tra Andria e Corato, che il 12 luglio 2016 causò la morte di 23 persone e il ferimento di altre 50.

Il giudice ha anche annullato il provvedimento di sospensione dalla retribuzione, condannando Ferrotramviaria al pagamento di tutti gli arretrati che Porcelli ha maturato dal giorno successivo all’incidente, quando fu sospeso dal servizio insieme al capostazione di Andria e al macchinista superstite.

I tre sono indagati a vario titolo, insieme a tecnici e amministratori di Ferrotramviaria, per disastro colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni personali colpose plurime e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Il Tribunale ha però ritenuto che il semplice coinvolgimento del dipendente in un procedimento penale non sia sufficiente alla sospensione dal lavoro.

Stando agli accertamenti dei pm tranesi, a causarenl’incidente sarebbe stato un errore umano dovuto all’utilizzo del bloccontelefonico su una linea a binario unico e, da parte dei dirigenti della societànFerrotramviaria, l’aver omesso “la collocazione di impianti enapparecchiature tecnologiche deputate alla protezione della marcia dei trenin(Blocco Elettrico Automatico ovvero Blocco Conta Assi) idonei a prevenire ednevitare il disastro ferroviario”.

In altri termini, secondo glininquirenti, non c’era alcun sistema di sicurezza tecnicamente valido sullantratta ferroviaria Corato-Andria, a partire proprio dal ‘blocco telefonico’, innbase al quale i capistazione si scambiano dispacci per segnalare la partenza enl’arrivo dei treni: un sistema “obsoleto” e il cui utilizzo è inncontrasto con la normativa in vigore.

martedì 17 Ottobre 2017

(modifica il 23 Luglio 2022, 2:10)

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