Cronaca

Tegola su Palazzo Gioia, il Tar annulla la delibera sulla prelazione del Comune

La Redazione
Palazzo Gioia
Il Tar Puglia ha accolto il ricorso di un privato cittadino e ha annullato il provvedimento con cui nel 2010 il Comune rinnovò il diritto di prelazione per l'acquisizione dell'edificio vincolato da un interesse storico
1 commento 1369

Colpo di scena su Palazzo Gioia. A pochi giorni dalla sua inaugurazione ufficiale, i giudici rimettono in discussione la proprietà dell'immobile.

nn

Il Tar Puglia ha infatti accolto il ricorso di un privato cittadino e ha annullato il provvedimento con cui nel 2010 il Comune rinnovò il diritto di prelazione per l'acquisizione dell'edificio vincolato da un interesse storico.

nn

La vicenda risale al 2007, quando il signor Giovanni Roberto acquistò l'immobile, venendo poi scavalcato dal Comune che – con una delibera di consiglio comunale – decise di far valere il proprio diritto di prelazione e di acquisire l'immobile per destinarlo a "contenitore culturale".

nn

Nel 2010 l'atto del Comune venne però annullato "per difetto di motivazione" dal Consiglio di Stato cui il sig. Roberto si rivolse per proporre ricorso.

nn

Nel dicembre dello stesso anno, il Comune decise allora di rinnovare il diritto di prelazione per l'acquisto dell'immobile attraverso una nuova delibera di consiglio comunale.

nn

Ma il sig. Roberto si oppose anche a questo provvedimento e propose un duplice ricorso al Tar Puglia e al Consiglio di Stato. Quest'ultimo, tre mesi dopo, diede ragione al Comune in merito al giudizio di ottemperanza.

nn

Nel ricorso al Tar Puglia, invece, il privato eccepì che l'atto di rinnovo della prelazione «avrebbe dovuto essere adottato e notificato all’alienante ed all’acquirente entro 60 giorni dalla pubblicazione o notifica della sentenza del Consiglio di Stato. Invece, la sentenza di secondo grado recante l’annullamento della prima prelazione risulta pubblicata il 26/7/10 e notificata al Comune presso il domicilio eletto l’11/8/10 nonché presso la casa comunale il successivo 12/8; la delibera gravata è stata adottata il 16/12/10 e notificata il successivo 27/12».

nn

Nel giudizio, al quale il Comune di Corato ha ritenuto di non prendere parte, i giudici hanno ritenuto fondato il ricorso.

nn

«Pur acclarata la legittimità del ri-esercizio del potere relativo alla prelazione in seguito all’annullamento in sede giurisdizionale del primo atto di prelazione – si legge nella sentenza – è indubitabile che l’Amministrazione non possa ritenersi facultizzata "sine die" quanto alla decisione di (ri-)esercitare o meno il diritto di prelazione. 

nn

Il potere in esame, a parere del Collegio, va comunque esercitato entro un circoscritto limite temporale (quello di sessanta giorni), che non può che decorrere dalla data di notifica o comunicazione della sentenza che ha disposto l’annullamento del primo atto di prelazione.

nn

È evidente che già la sola adozione dell’atto è avvenuta quando il termine di sessanta giorni era abbondantemente spirato. Né ricorre alcuna delle circostanze (che, peraltro, sarebbe stato onere dell’Amministrazione dedurre) determinanti il prolungamento di tale termine».

n

venerdì 25 Novembre 2016

(modifica il 23 Luglio 2022, 21:14)

Notifiche
Notifica di
guest
1 Commento
Vecchi
Nuovi Più votati
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti
disco disco
disco disco
7 anni fa

SITUAZIONE AI LIMITI DEL RIDICOLO. L’Amministrazione così come ha fatto per i suoi risultati positivi (“pensando di averli ottenuti”) … perchè non organizza una bella giornata in cui parla dei suoi fallimenti? Sarebbe molto educativo! Anche perchè rispetto al 2007, ora sono sempre gli stessi VOLPONI a farci fare queste figure. Mi sorge il dubbio che questi non abbiamo abbastanza competenza.