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Cura Italia: sarà consentito il lavoro nei terreni agricoli. Ma l’emendamento deve diventare legge​

La Redazione
Un terreno coltivato
Lo afferma la Senatrice Piarulli​. L'emendamento avrà efficacia solo quando verrà convertito in legge.​ Delucidazioni giungono dalle Guardie per l'Ambiente​ sulla bruciatura dei residui colturali​
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«A seguito di diverse interlocuzioni avute sia con i Ministri competenti e la Prefettura, in Commissione Bilancio è stato accolto l’emendamento n.105.2 a mia firma, unitamente ad altri colleghi senatori M5S, al Decreto Cura-Italia.

Con questo emendamento saranno consentiti gli spostamenti, anche fuori dal comune di residenza, per poter provvedere sia alla cura e alla pulizia di tutti i terreni, sia ad attuare le misure fitosanitarie per le piante infette da Xylella».

Lo afferma in una nota la Senatrice del Movimento 5 Stelle Angela Anna Bruna Piarulli. «Sono orgogliosa che il Governo abbia voluto accogliere le istanze pervenutemi da molti cittadini pugliesi e di cui mi sono fatta portavoce. L’approvazione di questo emendamento dimostra la vicinanza al territorio e alla sua valorizzazione, tenendo presente che in Puglia l’agricoltura è fonte di ricchezza».

Occorre sottolineare che l’emendamento avrà efficacia solo nel momento in cui verrà convertito in legge. Fino a quel momento resteranno in vigore le precedenti disposizioni, oltre – ovviamente – alle restrizioni previste dai decreti per contenere l’epidemia di Coronavirus.

Delucidazioni giungono dalle Guardie per l’Ambiente in merito alla bruciatura in campo dei residui colturali (stoppie, ramaglie, sarmenti, ecc.).

«Si tratta di una pratica molto diffusa nelle nostre campagne, disciplinata dal Codice ambientale e permessa a condizioni particolari» spiega Pasquale Laterza, presidente nazionale Guardie per l’Ambiente. «Infatti la legge quadro in materia di rifiuti prevede però casi di esclusione per certe sostanze agricole. Vediamo quali.

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) all’art. 182, comma 6-bis, prevede come “Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”.

Pertanto abbruciare 3 metri cubi per ettaro di materiale vegetale quale “… la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali…” è giornalmente permesso (ricordiamo che il metro stero è un’unità di misura del volume usata per misurare la legna da ardere o il carbone e corrispondente a un 1 m³ di pezzi di legna lunghi un metro, ben accatastati parallelamente gli uni agli altri).

Il consiglio è comunque quello di accatastare il materiale vegetale in un punto equidistante da confini (per esempio al centro del terreno). Questo faciliterà la dispersione dei fumi evitando molestia ai vicini. I terreni in prossimità di arterie stradali dovranno evitare di far invadere le stesse dal fumo, poiché metterebbero a rischio l’incolumità degli automobilisti i quali potrebbero perdere la necessaria visibilità per una guida sicura.

Infine, secondo la norma statale appena richiamata la pratica dell’abbruciatura non è comunque permessa nel periodo che la Regione, di anno in anno, individua di massimo rischio per gli incendi boschivi (che solitamente ricade dal 15 giugno al 15 settembre). In tal senso, comunque, la Regione Puglia con la deliberazione della giunta regionale 28 giugno 2018, n. 1149 ha approvato le “Linee guida per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali.” Permettendo anche a condizioni (giustamente) più stringenti.

Una nota di carattere di protezionistico comunque va indicata. Aumentare il carico di ‎CO2 derivante anche da questa pratica, che abbiamo visto essere legale a determinate condizioni, comunque apporta un affaticamento dal punto di vista ambientale e va adeguatamente soppesata».

giovedì 9 Aprile 2020

(modifica il 21 Luglio 2022, 4:42)

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Aldo
Aldo
4 anni fa

Scusate ma. È stato approvato o no